In caso di estinzione anticipata di un mutuo, la polizza vita collegata al credito e già versata dal cliente deve essergli rimborsata in misura proporzionale alle quote di mutuo riferibili al periodo non goduto. Pertanto, è nulla la clausola che prevede che tale polizza resti in vigore anche dopo l’estinzione anticipata del finanziamento.

I collegi dell’Abf (Arbitro bancario e finanziario), sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, da una parte, e banche ed altri intermediari, dall’altra, hanno fissato questi punti chiave in materia di restituzione parziale delle spese sostenute al momento dell’accensione del mutuo in caso di estinzione anticipata.

E’ una questione che investe la trasparenza; spesso, infatti, sia in fase di informativa precontrattuale che in quella contrattuale, il consumatore assume obblighi in maniera non sufficientemente consapevole, per mancanza appunto di una trasparenza più rigorosa. Nei contratti è poco chiara la distinzione tra spese non ripetibili rispetto a quelle suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata, in base appunto ad un meccanismo di maturazione progressiva.

La parte di premio assicurativo corrispondente al periodo non goduto di copertura del rischio è indebito e deve essere restituito. E’ nulla anche la clausola che impone che la polizza resti in vigore quando un finanziamento viene estinto anticipatamente.

Come funziona l’Abf:

RECLAMO ALL’INTERMEDIARIO

Prima di rivolgersi all’Abf è necessario presentare un reclamo all’intermediario, che ha tempo 30 giorni per rispondere e comunicare al cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

RICORSO ALL’ABF

Se non si riceve risposta entro 30 giorni o non si è soddisfatti, il cliente può ricorrere all’Arbitro, purchè non siano trascorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spesa procedurali, che verranno rimborsate dall’intermediario in caso di accoglimento del ricorso (anche solo parziale).

INVIO DEL RICORSO

Per effettuare il ricorso va utilizzato il modulo scaricabile dal sito Abf e presso le filiali della Banca d’Italia. Il modulo va compilato, firmato e, con gli allegati e la ricevuta del versamento dei 20 euro, va inoltrato personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria) per posta, fax o Pec, alla segreteria tecnica competente (Milano, Roma o Napoli) o ad una filiale della Banca d’Italia, dove si può consegnare anche a mano.

COMUNICAZIONE ALL’INTERMEDIARIO

Presentato il ricorso all’Abf, il cliente deve inviarne copia all’intermediario tramite raccomandata con avviso di ritorno o tramite Pec.
Da quando riceve tale comunicazione, l’intermediario ha poi tempo massimo 45 giorni per inviare alla segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.

FASE DELL’ISTRUTTORIA

La segreteria tecnica svolge l’istruttoria sulla base della documentazione fornita dalle parti. Segreteria e collegio possono comunque richiedere alle parti documentazione aggiuntiva ed in questo caso vi è la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del collegio, di cui viene data comunicazione alle parti.

DECISIONE DEL RICORSO

Il collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell’intermediario o dalla data di scadenza del termine di presentazione. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata.
La segreteria tecnica comunica poi alle parti la decisione e la motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.

PUBBLICITA’ DELL’INADEMPIMENTO

Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato sul sito web dell’Abf.