È entrata in vigore la Legge Europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.12 del 17.01.22, nella quale è compreso l’emendamento all’art 5 comma 3 legge 39/89 che sancisce l’incompatibilità tra la figura dell’agente immobiliare e del mediatore creditizio.
L’impianto della Legge Europea 2019-2020 tende a salvaguardare, nel pieno rispetto dei principi comunitari, l’identità e l’integrità professionale del mediatore immobiliare e merceologico, evitando la pericolosa sovrapposizione con settori e ruoli che avrebbero messo a repentaglio la terzietà, l’autonomia e l’indipendenza del mediatore.
Tale norma, che ha trovato il pieno consenso da parte della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione (composta dalle associazioni Fimaa, Fiaip ed Anama), modifica il regime di incompatibilità relativo alla professione di agente immobiliare, prevedendo un’esclusione totale dall’esercizio della stessa, in capo ai dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi e di enti pubblici o privati oltre che per tutte quelle professioni intellettuali che si trovano in una situazione di conflitto d’interessi con l’attività di mediazione.
L’eventuale conflitto che diversamente si sarebbe potuto generare, sarebbe certamente andato a discapito sia della professionalità dell’intera categoria degli agenti immobiliari, sia soprattutto della tutela del consumatore.
I presidenti delle succitate associazioni di categoria, Santino Taverna (Fimaa), Gian Battista Baccarini (Fiaip) e Renato Maffey (Anama), hanno espresso all’unisono la soddisfazione per il pieno accoglimento delle loro richieste.
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